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Ordinanza 307/1986 ECLI:IT:COST:1986:307 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenges to firearm laws regarding toy guns lacking red caps under Article 3.

Numero d'incarto Ordinanza 307/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding specific articles of the 1975 firearms control law manifestly unfounded. Multiple lower courts challenged the law's treatment of toy guns missing red caps, arguing it created irrational disparities in punishment compared to other weapons. The Court ruled that these issues were already thoroughly examined and rejected in a 1966 precedent, finding no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953: Constitutional complaints regarding firearm regulations are declared manifestly unfounded when the same legal issues were already examined and rejected by the Court in a prior decision without new grounds.

Parole chiave

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constitutional_complaints firearms_control toy_guns_regulation irrational_disparity precedent_rejection manifestly_unfounded Article_3_constitution infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 171 del 1966
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Sentenza — n. 45189/2021 — snpen
Cassation dismissed appeals claiming absorbed accessory crimes and excessive sentencing discretion in robbery cases.
Sentenza 285/1991
Italian Constitutional Court dismisses challenge to toy gun laws equating them to real firearms under Art. 3. The court upholds the legislative distinction based on the availability of a specific statutory mitigation for toy guns, which creates a significant and objective difference in the punitive treatment compared to real firearms. This statutory differentiation ensures the law remains reasonable despite the apparent similarity in the act of carrying. The court emphasizes that while judges individualize penalties, the legislature must establish the framework of differential treatment, and here the legislature did so effectively by attaching a unique mitigating circumstance to toy guns that is not available for real firearms. Consequently, the constitutional question is declared unfounded, affirming the rationality of the legislative choice to treat these two categories of weapons differently in the criminal code.
Ordinanza — n. 41407/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentative critique and insufficient grounds for appeal.
Sentenza 260/1992
Constitutional challenge to mandatory arrest for toy guns without red caps dismissed as unfounded.
Ordinanza — n. 18735/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery and toy gun aggravating circumstance grounds.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1985

dal Pretore di Saronno, il 25 giugno 1985 dal Pretore di Chiavenna,

il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Latisana, il 16 novembre 1985 dal

Pretore di Tirano, il 5 febbraio 1986 dalla Corte d'appello di

Palermo e il 4 marzo 1986 dal Pretore di Tempio Pausania, iscritte

rispettivamente ai nn. 705 e 814 del registro ordinanze 1985 ed ai

nn. 62, 71, 285 e 401 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno

1986 nn. 10 del 12 marzo, 20 del 7 maggio, 24 del 28 maggio, 25 del 4

giugno, 34 del 16 luglio e 35 del 23 luglio;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto

che il Pretore di Saronno con ordinanza 19 aprile 1985 (Reg.

ord. n. 705/85), il Pretore di Chiavenna con ordinanza 25 giugno 1985

(Reg. ord. n. 814/85), il Pretore di Latisana con ordinanza 10

dicembre 1985 (Reg. ord. n. 62/86), il Pretore di Tirano con

ordinanza 16 novembre 1985 (Reg. ord. n. 71/86), la Corte d'appello

di Palermo con ordinanza 5 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 285/86) e il

Pretore di Tempio Pausania con ordinanza 4 marzo 1986 (Reg. ord. n.

401/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge

18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"),

nella parte in cui è punito con la medesima pena edittale chi

fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria

abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto

il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti

criminosi di diversa portata, e sia nella parte in cui la detenzione

di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con

un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma

comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi

dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene

in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a

sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili

di minore pericolosità e gravità;

Considerato

che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i

giudizi devono essere riuniti;

che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono

state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 171

del 1966, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono

profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte

con la sentenza in parola;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento

all'art. 3 Cost., dai Pretori di Saronno, di Chiavenna, di Latisana,

di Tirano e di Tempio Pausania, e della Corte d'appello di Palermo

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE