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Ordinanza 292/1986 ECLI:IT:COST:1986:292 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses unconstitutionality complaints against civil and criminal procedure articles as irrelevant due to new environmental law.

Numero d'incarto Ordinanza 292/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the Naples Magistrate, dismissing the unconstitutionality complaints regarding specific procedural articles. The President of the Council of Ministers argued these provisions were irrelevant and unfounded, citing a new 1986 environmental law that granted standing to environmental associations. The Court ruled that the subsequent legislation rendered the initial constitutional challenges moot, thereby resolving the connected issue regarding the judicial notification requirement.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3, 24, 32 Cost.; Art. 18, comma 4, L. 349/1986: When new legislation grants standing to previously excluded entities for specific legal interests, prior unconstitutionality complaints regarding the lack of such standing become irrelevant and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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constitutional unconstitutionality environmental protection associations procedural standing legal relevance subsequent legislation return of files administrative litigation interesse collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 3, 24, 32 of the Constitution
all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
Art. 18, fourth comma, Law No. 349 of 8 July 1986
cui art. 18, quarto comma, così dispone: "Le associazioni di
art. 2 della Costituzione
all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, del regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle

leggi sul Consiglio di Stato), 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 100 del codice

di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa l'11 gennaio 1979 dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carido di D'Ambrosio Gennaro, iscritta al n.

271 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 161 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza dell'11 gennaio

1979, ha denunciato: a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e

secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione,

l'illegittimità degli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 100 del codice di

procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, "nella

parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle

associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di

tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui

esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; b) in riferimento

all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 304 del

codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui impone

l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima

dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a

delibazione dell'indicazione di reità contenuta nella denuncia o

querela";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo, quanto alla prima questione, che le denunce

concernenti gli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 100 del codice di procedura

civile vengano dichiarate inammissibili perché irrilevanti, e le

denunce concernenti gli artt. 22 e 91 del codice di procedura penale

vengano dichiarate non fondate; quanto alla seconda questione, che la

denuncia dell'art. 304 del codice di procedura penale venga

dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il

cui art. 18, quarto comma, così dispone: "Le associazioni di

protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente

legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e

ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento

di atti illegittimi";

e che spetta al giudice a quo valutare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la prima questione sia ancora rilevante;

che identica pronuncia va adottata con riguardo alla seconda

questione, in quanto prospettata dal giudice a quo come "strettamente

connessa" con la precedente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE