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Ordinanza 287/1986 ECLI:IT:COST:1986:287 Generato dall'IA

Regional law defining partial non-compliance upheld as administrative, not criminal, under Italian Constitution.

Numero d'incarto Ordinanza 287/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Veneto regional law Article 93 manifestly unfounded. The Pretore argued the norm violated equality and penal definiteness by defining offenses for criminal sanctions, while the Regional Government contended it merely clarified administrative penalties. The Court ruled the provision applies exclusively to administrative sanctions under the 1977 law, thereby rejecting the claim of unconstitutional overlap with criminal provisions.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 25 Cost.: The regional norm defining 'partial non-compliance' is interpreted as an administrative sanction clarification and does not infringe equality or penal definiteness principles.

Parole chiave

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constitutional question admissibility regional law supremacy administrative vs criminal sanctions principle of legality territorial uniformity costruzione conforme alla zona violazione delle norme edilizie norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e rendeva altresì
Art. 25 Cost.
l. 28 gennaio 1977 n. 10
17 l. 28 gennaio 1977 n. 10), il Pretore di
l. 11 marzo 1953 n. 87
26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e rendeva altresì
art. 25 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 legge

Regione Veneto 2 maggio 1980 n. 40 (Norme per l'assetto e l'uso del

territorio) promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1981 dal

Pretore di Portogruaro nel procedimento penale a carico di Falcon

Attilio ed altro iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Falcon Attilio e Bortolotto Ottorino, tratti a giudizio per avere

eseguito una costruzione diversa da quella prevista nella concessione

edilizia (art. 17 l. 28 gennaio 1977 n. 10), il Pretore di

Portogruaro con ordinanza del 16 giugno 1981 (reg. ord. n. 689 del

1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Reg.

Veneto 2 maggio 1980 n. 40, contenente una specifica definizione

delle "opere in parziale difformità dall'autorizzazione";

che secondo il Pretore la norma impugnata integrava non soltanto

il precetto contenuto nell'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10 e

sanzionato in via amministrativa, ma altresì il successivo art. 17

lett. a), relativo alle sanzioni penali per dette opere;

che tale integrazione contrastava, ad avviso del giudice

rimettente, con l'esigenza di uniforme disciplina per tutto il

territorio nazionale delle disposizioni penali, e quindi col

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e rendeva altresì

incerta la delimitazione dell'illecito per cui si procedeva, così

ledendo il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui

all'art. 25 Cost.;

che nel giudizio interveniva il Presidente della Giunta

regionale del Veneto, chiedendo che la questione fosse dichiarata non

fondata, in quanto la norma impugnata serviva ad integrare soltanto

l'art. 15 l. statale n. 10 del 1977, concernente le sanzioni

amministrative, e non anche i precetti penali contenuti nell'art. 17

della stessa legge;

Considerato che - a prescindere dalla sopravvenienza della legge

statale 28 febbraio 1985 n. 47 e in particolare degli artt. 2

(sostituzione degli artt. 15 e 17 l. n. 10 del 1977); 7, primo comma

(opere eseguite in totale difformità dalla concessione); 8

(determinazione delle variazioni essenziali) e 20 (sanzioni penali),

nonché delle leggi urbanistiche regionali 27 giugno 1985 n. 61 e 11

marzo 1986 n. 9 - il dubbio di incostituzionalità si appalesa

manifestamente infondato in quanto la definizione contenuta

nell'impugnato art. 93, ult. co., l. reg. n. 40 del 1980 è intesa -

come dedotto dalla stessa Regione Veneto - ad integrare l'art. 15 l.

statale n. 10 del 1977, ossia la disciplina concernente le sanzioni

amministrative, e non riguarda le fattispecie penali previste

nell'art. 17 l.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Regione Veneto 2 maggio

1980 n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. dal

Pretore di Portogruaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE