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Ordinanza 240/1986 ECLI:IT:COST:1986:240 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed; widow and widower pension rights equated retroactively by prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 240/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding the unequal treatment of widows and widowers in pension benefits. Although the petitioner argued that Article 11 of the pension law applied only prospectively, the Court noted that a previous ruling had already equated the widower's position with the widow's retroactively. Consequently, the Court found no violation of Articles 3, 37, and 38 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 3, 37, 38 Cost.; The Constitutional Court holds that where a prior judgment has already equated the legal position of a widower with that of a widow retroactively, a subsequent constitutional challenge based on the same discriminatory provision lacks a substantive basis.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility widow widower pension equality retroactive legal effect Article 3 Constitution non-discrimination principle rendita d'invalidità per coniugi rendita per vedovo rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 37 Cost.
Art. 38 Cost.
Art. 11 of Law 699/1967
favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo
Law 87/1953

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 6/1980
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699

(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni

straordinari al personale del lotto"), promosso con l'ordinanza emessa

il 16 novembre 1978 dal Pretore di Genova su ricorso proposto da Bardi

Alfredo c/ Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 102 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'anno 1979.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova in

funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21

della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")

nella parte in cui prevede che l'assegno vitalizio di riversibilità

venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite.

Rilevato che il caso è stato prospettato sotto il profilo della

violazione degli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 della Costituzione

poiché - pur in presenza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha

equiparato i coniugi per i fini di cui in fattispecie - le più

favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo

dall'entrata in vigore della legge medesima.

Considerato che la posizione del vedovo risulta parificata, anche

retroattivamente, a quella della vedova (sentenza di questa Corte n. 6

del 1980), restando priva così la questione di base normativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21

della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")

sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere