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Ordinanza 224/1986 ECLI:IT:COST:1986:224 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses appeal after Regional Government withdraws suspension request for waste disposal ordinance.

Numero d'incarto Ordinanza 224/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court dismissed the Regional Government's appeal against a ministerial ordinance concerning toxic waste disposal. The Regional Government had argued the ordinance infringed upon regional competencies under Articles 117 and 118 of the Constitution, but its lawyer subsequently withdrew the request for suspension of execution in private counsel. Consequently, the Court noted the withdrawal and proceeded to decide on the merits without addressing the constitutional challenges raised.

Regesto Legislator

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Art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: When a party withdraws the request for suspension of execution before the judgment, the Court notes the withdrawal and proceeds to decide on the merits of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Court suspension of execution regional competencies waste disposal ordinance withdrawal of request private counsel ministerial ordinance

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art.
Art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 8

aprile 1986, n. 718/FPC/ZA del Ministro per il coordinamento della

protezione civile, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986,

recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Regione

Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col ricorso

proposto dalla Regione medesima (Reg. confl. 30/1986), per

l'annullamento dell'ordinanza in oggetto, in quanto lesiva delle

competenze regionali in materia di smaltimento dei rifiuti (artt. 117 e

118 Cost.; art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 6, 12, 16 e 17

del d.P.R. n. 915 del 1982).

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenute la dichiarazione di rinunzia all'istanza di sospensione

dell'atto impugnato resa in camera di consiglio dal difensore della

ricorrente, avv. Rueca, e l'adesione dell'Avvocatura dello Stato, in

persona dell'avv. Laporta.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere