Constitutional Court dismisses appeal after Regional Government withdraws suspension request for waste disposal ordinance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court dismissed the Regional Government's appeal against a ministerial ordinance concerning toxic waste disposal. The Regional Government had argued the ordinance infringed upon regional competencies under Articles 117 and 118 of the Constitution, but its lawyer subsequently withdrew the request for suspension of execution in private counsel. Consequently, the Court noted the withdrawal and proceeded to decide on the merits without addressing the constitutional challenges raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: When a party withdraws the request for suspension of execution before the judgment, the Court notes the withdrawal and proceeds to decide on the merits of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 8
aprile 1986, n. 718/FPC/ZA del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986,
recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Regione
Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col ricorso
proposto dalla Regione medesima (Reg. confl. 30/1986), per
l'annullamento dell'ordinanza in oggetto, in quanto lesiva delle
competenze regionali in materia di smaltimento dei rifiuti (artt. 117 e
118 Cost.; art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 6, 12, 16 e 17
del d.P.R. n. 915 del 1982).
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenute la dichiarazione di rinunzia all'istanza di sospensione
dell'atto impugnato resa in camera di consiglio dal difensore della
ricorrente, avv. Rueca, e l'adesione dell'Avvocatura dello Stato, in
persona dell'avv. Laporta.
Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere