Constitutional Court dismisses Region Liguria's appeal as untimely due to missing 30-day filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the Region Liguria's constitutional appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The Region challenged specific articles of a decree regarding local finance loans, arguing they violated constitutional provisions on fiscal autonomy. The Court ruled the appeal invalid as it was notified on January 31, 1986, exceeding the thirty-day limit required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 of Law No. 87/1953; Art. 2 of Constitutional Law No. 1/1948: Appeals to the Constitutional Court must be filed within thirty days of notification; failure to meet this deadline renders the appeal manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e
secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,
recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", promosso con
ricorso della Regione Liguria, notificato il 31 gennaio 1986,
depositato in cancelleria il 7 febbraio 1986 ed iscritto al n. 3 del
registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 gennaio 1986, la Regione
Liguria, in persona del Presidente pro - tempore della Giunta
Regionale, ricorreva in via principale contro il Presidente del
Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 9, primo e secondo comma, e
10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti
urgenti per la finanza locale", di cui denunziava il contrasto con gli
artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, nella parte in cui gli stessi prevedono
l'erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere
pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost.,
omettendo o subordinando a limitazioni la partecipazione regionale alla
scelta delle opere finanziate.
Considerato che il decreto - legge impugnato - che peraltro non è
stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost. -
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre
1985, mentre il ricorso della Regione Liguria è stato notificato il 31
gennaio 1986, e cioè oltre il termine di decadenza di trenta giorni
fissato dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e già previsto
dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
che pertanto il ricorso stesso deve ritenersi tardivo (cfr. sent.
n. 132 del 1976) e va quindi dichiarato manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso indicato in
epigrafe, proposto dalla Regione Liguria avverso gli artt. 9, primo e
secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,
recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere