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Ordinanza 383/1985 ECLI:IT:COST:1985:383 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges against a Decree-Law on illegal building regularization. The Court declares the questions inadmissible because the Decree-Law was not converted into law by Parliament. This procedural defect renders the constitutional review requests invalid under the Constitution.

Numero d'incarto Ordinanza 383/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Decree-Law 529/1983 inadmissible in a single ruling. The Court found that the Decree-Law, which regulated the detection and regularization of illegal buildings, had not been converted into law by Parliament as required by Article 77 of the Constitution. Consequently, the Court ruled that the constitutional challenges raised by magistrates from Menaggio and Orvieto were procedurally invalid due to this legislative failure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 77, comma 3, Cost.; Art. 26, comma 2, l. 87/1953: Constitutional review questions are inadmissible if the challenged Decree-Law has not been converted into law by Parliament, as the Court lacks jurisdiction over non-converted normative acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Decree-Law conversion Constitutional review inadmissibility Article 77 Constitution Illegal building regularization Legislative procedure defect legittimazione a contestare licenza divieto di costruzione di diritto pubblico eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 77, comma 3, Cost.
1, quarto comma, in riferimento all'art. 77
Art. 26, comma 2, l. 11 marzo 1953 n. 87
art. 77 Cost
1, quarto comma, in riferimento all'art. 77
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 5 ottobre

1983 n. 529 ("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere

edilizie abusive"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Menaggio nel

procedimento penale a carico di Primo Bradanini, iscritta al n. 1005

del registro ordinanze del 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

2) tre ordinanze emesse l'11 ottobre 1983 dal Pretore di Orvieto

nei procedimenti penali a carico di Galletti Benito ed altro, Pietrella

Mauro ed altro e Casasole Giuliano ed altri iscritti ai nn. 1054 e 1055

del registro ordinanze 1983 e n. 481 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 e 266

dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1983, il Pretore

di Menaggio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di

numerose disposizioni del d.l. 5 ottobre 1983 n. 529 ("Norme per la

rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive"), e

precisamente dell'art. 1, primo comma, in riferimento all'art. 3, comma

primo, Cost.; dell'art. 1, quarto comma, in riferimento all'art. 77

Cost.; degli artt. 2, secondo comma, e 8, primo e secondo comma, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 23 e 25, comma secondo, Cost.;

dell'art. 6, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, 25, comma primo e 101 Cost.; dell'art. 7, terzo comma, in

riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.;

che, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse l'11 ottobre

1983, il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e

97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'intero d.l. 5

ottobre 1983 n. 529;

che nessuno si è costituito né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza, e che il d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 non è stato convertito

in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale relativa al d.l. 5 ottobre 1983 n. 529

("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie

abusive"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23, 25,

comma primo e secondo, 25, 77, e 101 Cost. dal Pretore di Menaggio, e,

in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Orvieto, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere