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Ordinanza 366/1985 ECLI:IT:COST:1985:366 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax exemption for ordinary privileged pensions vs war pensions under Art. 3.4.1. DPR 601/1973. No new arguments found.

Numero d'incarto Ordinanza 366/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding the tax exemption for ordinary privileged pensions versus war pensions under Article 34 of DPR 601/1973. The Court found that the situation presented by the applicants lacked identity and homogeneity with previous rulings, as no new arguments were advanced in the remittal order. Consequently, the Court maintained its established orientation that the legislative distinction does not violate the principle of equality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34 comma 1 DPR 601/1973; Art. 3 Cost.: The Court holds that a legislative distinction between tax exemptions for ordinary privileged pensions and war pensions does not violate the principle of equality when the situations lack identity and homogeneity with prior rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility principle of equality tax exemption discrimination ordinary privileged pensions war pensions distinction tassa d'esenzione dall'obbligo militare compensazione della rendita d'invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 comma 1 DPR 29 settembre 1973, n. 601
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo
Art. 3 Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
9 Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 3 Cost
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 151 del 1981
dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze
Ordinanza n. 199 del 1981
Ordinanza n. 184 del 1982
Ordinanza n. 307 del 1985
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo

comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevotazioni

tributarie), promosso con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti

proposti da Tormen Igino ed altro, iscritta al n. 10 del registro

ordinanze 85 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non

estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF

riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata

dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze

n. 199 del 1981, n. 184 del 1982 e n. 307 del 1985), non essendosi

ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti

nuovi e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio

orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento all'art. 3

Cost., sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere