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Ordinanza 327/1985 ECLI:IT:COST:1985:327 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to bank account ban as a proportionate criminal sanction.

Numero d'incarto Ordinanza 327/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding the bank account ban inadmissible. The Pretore of Cosenza argued the ban violated Articles 3, 27, 35, and 41 of the Constitution by unjustly penalizing work and economic freedom. The Court dismissed these arguments, relying on its recent precedent which already upheld the sanction's constitutionality and proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; The accessory ban on issuing bank checks constitutes a proportionate and justified criminal sanction that does not violate the rights to work, economic freedom, or the corrective nature of punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
accessory criminal sanction bank account ban proportionality principle constitutional complaint criminal law penalty confisca sotto sanzione internazionale sanzioni pecuniarie blocco dei conti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo
Art. 3 Cost.
"privo del carattere di emenda"; e con l'art. 3 Cost., atteso che si
Art. 27 Cost.
iniziativa economica del condannato; con l'art. 27 cpv.
Art. 35 Cost.
con l'art. 35, comma primo, in quanto penalizzerebbe
Art. 41 Cost.
attività essenziale, con l'art. 41, perché comprometterebbe la libera
Art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
"privo del carattere di emenda"; e con l'art. 3 Cost., atteso che si

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 169 del 1985
Considerato che, con recente sentenza n. 169 del 1985, questa Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo

comma, ultima parte, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni

sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza

emessa il 26 luglio 1984 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale

a carico di Salvatore Zaffino, iscritta al n. 1160 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 59 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 luglio 1984, nel corso di

un procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di

Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito

dall'art. 139 della legge n. 689 del 1981), nella parte in cui prevede,

"nei casi più gravi", che la condanna importi il "divieto di emettere

assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni";

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe

con l'art. 35, comma primo, in quanto penalizzerebbe

ingiustificatamente il lavoro, impedendo l'esplicazione di una

attività essenziale, con l'art. 41, perché comprometterebbe la libera

iniziativa economica del condannato; con l'art. 27 cpv. (rectius: terzo

comma), in quanto il divieto di sottoscrivere assegni risulterebbe

"privo del carattere di emenda"; e con l'art. 3 Cost., atteso che si

verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra l'imputato di

assegni a vuoto per cui è prevista la sanzione in esame e l'imputato

dei reati di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta,

per i quali tale previsione non sussiste;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che, con recente sentenza n. 169 del 1985, questa Corte

ha già dichiarato l'infondatezza di identiche questioni di

costituzionalità dell'art. 116, secondo comma, ultima parte, del r.d.

n. 1736 del 1933 (inserito dall'art. 139 della legge n. 689 del 1981),

in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; e che la stessa pronuncia ha

anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione

accessoria in parola (che, di per sé, non penalizza l'esplicazione

dell'attività lavorativa, né la libera iniziativa economica) e l'ha

definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti

configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con

ciò implicitamente confutando anche le censure ora proposte con

riguardo agli artt. 35 e 41 Cost.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,

n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689),

sollevata dal Pretore di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e

41 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere