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Ordinanza 308/1985 ECLI:IT:COST:1985:308 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug law articles regarding small-scale cultivation exceptions. The court declares the constitutional question manifestly unfounded. No new arguments were presented.

Numero d'incarto Ordinanza 308/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 26, 28, 71, 72, and 80 of Law No. 685/1975 manifestly unfounded. The challenge, raised by the Venice Court of First Instance, argued that small-scale cultivation of drugs was not properly subject to detention rules. The court ruled that since the same issue was previously declared unfounded in 1984 and no new arguments were presented, the challenge must be dismissed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 26, comma 2, l. 87/1953; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been declared unfounded and no new arguments are adduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question manifestly unfounded drug cultivation small quantities detention rules no new arguments previous ruling reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 260 del 1984
manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71,

72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze

emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti

penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn.

898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l.

22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la

coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della

detenzione di medesime modiche quantità.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre

1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere