Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug law articles regarding small-scale cultivation exceptions. The court declares the constitutional question manifestly unfounded. No new arguments were presented.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 26, 28, 71, 72, and 80 of Law No. 685/1975 manifestly unfounded. The challenge, raised by the Venice Court of First Instance, argued that small-scale cultivation of drugs was not properly subject to detention rules. The court ruled that since the same issue was previously declared unfounded in 1984 and no new arguments were presented, the challenge must be dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 26, comma 2, l. 87/1953; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been declared unfounded and no new arguments are adduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71,
72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze
emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti
penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn.
898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l.
22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la
coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della
detenzione di medesime modiche quantità.
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre
1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere