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Ordinanza 22/1985 ECLI:IT:COST:1985:22 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 102 Penal Code regarding social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza 22/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 102 of the Penal Code manifestly unfounded. The supervising magistrate argued that the article's presumption of habitual criminality, without prior judicial assessment of social danger, violated Article 27 of the Constitution. The Court rejected this claim, noting that the identical issue had already been ruled against the magistrate in a previous decision from 1984.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 3 Cost.; Art. 102 c.p.: The presumption of habitual criminality does not violate the constitutional principle of social danger assessment when the measure is revoked due to lack of danger.

Parole chiave

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presumption of habitual criminality social danger assessment security measures constitutional complaint manifestly unfounded riesame dell'entità pena infrazione privilegiata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27, comma 3 Cost.
contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo,
Art. 102 c.p.
dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria
Art. 82 cod. strada
11 T.U.L.P.S.
strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174,
151 e 174 ult. cpv.
Legge 11 marzo 1953, n. 87
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 102 c.p
dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 19 del 1984
l'ordinanza n. 19 del 1984.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102

del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983

dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei

procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo,

iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Roma, con le due ordinanze - di identico tenore - indicate in epigrafe

dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria

di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo

accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto,

contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo,

che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente

revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione)

la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia

agricola o a una casa di lavoro conseguente alla declaratoria di

abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti"

(quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il

commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti di

amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174,

ult. cpv., c.p.).

Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici

dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze,

è stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 19 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art.

27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere