Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding unequal treatment in traffic injury prosecutions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 590 of the Penal Code and 91 of the Road Traffic Code manifestly inadmissible. The Pretore of Bassano del Grappa argued that these provisions created unequal treatment by allowing prosecution only upon private complaint for traffic-related injuries, while other similar crimes are prosecuted ex officio. The Court ruled that the question was irrelevant because the lower court's jurisdiction already depended on a private complaint, making the proposed remedy of universal ex officio prosecution legally inapplicable to the specific proceedings. Consequently, the Court found no need to examine the alleged disparity in treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma norme integrative Corte Costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question inadmissible when the proposed remedy is legally irrelevant to the specific proceedings at hand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 codice
penale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 23
dicembre 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale
a carico di Cecchin Gianfranco, iscritta al n. 246 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 211 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo
unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che nel caso di
reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice
possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la
revoca della patente, soltanto a querela di parte, con disparità di
trattamento pur in presenza di identici fatti.
Considerato che l'ordinanza non chiarisce in qual modo si vorrebbe
il ripristino di una condizione di parità;
che se la questione va intesa nel senso di tendere alla
procedibilità di ufficio per tutti i reati di lesioni colpose essa è
irrilevante nel giudizio a quo, dove la procedibilità è già imposta
dalla presenza della querela, mentre d'altra parte se si vuole che i
detti reati siano tutti perseguibili a querela, essa è parimenti ed
evidentemente irrilevante nello stesso giudizio;
che dunque la questione va dichiarata manifestamente inammissibile
(cfr. anche ord. 302/84).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere