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Ordinanza 87/1984 ECLI:IT:COST:1984:87 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to 1936 collective labor contract as it lacks legislative force.

Numero d'incarto Ordinanza 87/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 19 of the 1936 collective labor contract manifestly inadmissible. The lower court judge raised the issue regarding the calculation of seniority indemnity for a worker dismissed for military service, arguing the contract had the force of law. The Court rejected this, adhering to established precedent that such contracts never possessed legislative force and cannot be subject to constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 134 Cost.; Art. 52, second comma Cost.: Collective labor contracts concluded prior to the 1944 decree do not possess the force of law and are therefore not subject to constitutional review by the Court.

Parole chiave

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collective labor contract force of law constitutional review legislative force inadmissible question lavoratori anziani indennità di disoccupazione dell'assicurato calcolo delle annualità

Disposizioni normative citate

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Art. 52, second comma Cost.
stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma
d.lg.lgt. 21 novembre 1944 n. 369
Art. 1609 cod. civ.
di legge del C.C.N.F., prendere in considerazione l'art. 1609 cod. civ.
Art. 134 Cost.
art. 1609 cod. civ
di legge del C.C.N.F., prendere in considerazione l'art. 1609 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 1/1963
sent. n. 76/1969
sent. n. 72/1971
sent. n. 264/1974
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica,

metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con

ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei

procedimenti civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s.

Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del

1983,

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa civile indicate in

epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo

nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine,

stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma

Cost.,

che, dovendosi decidere sul calcolo dell'indennità di anzianità

spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934, licenziato il 22 gennaio

1942 perché chiamato alle armi, e poscia riassunto a fine servizio

militare il 23 luglio 1946, in un rapporto di lavoro definitivamente

cessato il 31 ottobre 1981, il Pretore riteneva rilevante la questione

di legittimità del C.C.N.L. citato che prevedeva il licenziamento del

dipendente in occasione della chiamata alle armi,

che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli

atti a questa Corte nel presupposto che il contratto collettivo debba

considerarsi atto avente forza di legge,

che nessuno si è costituito nel giudizio, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito che quei

contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale

forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre

1944 n. 369 dispose che le norme corporative mantenessero la loro

originaria efficacia onde evitare che, a seguito della soppressione di

quell'ordinamento, si determinasse un vuoto nella disciplina dei

rapporti contrattuali in materia di lavoro (cfr., fra le altre, sent.

n. 1/1963, n. 76/1969, n. 72/1971, e n. 264/1974),

che questa Corte non trova ragioni o profili diversi pel

discostarsi dalla citata costante giurisprudenza,

che peraltro va respinto anche il suggerimento contenuto nella

parte motiva dell'ordinanza di rimessione, secondo cui la Corte

potrebbe subordinatamente, ove volesse disattendere la sostenuta forza

di legge del C.C.N.F., prendere in considerazione l'art. 1609 cod. civ.

1865 che - a dire del rimettente - pur riguardando i contratti di

locazione di case, sarebbe stato analogicamente applicato,

evidentemente prima del 1936, a fattispecie simili a quella in esame,

sia perché - a parte la sua inconferenza - sarebbe comunque

irrilevante in quanto quella disposizione non potrebbe mai essere

applicata al caso di specie che si è verificato sotto la vigenza del

Contratto collettivo, sia perché la detta norma non è stata

espressamente impugnata nella parte dispositiva,

che conseguentemente la sollevata questione appare manifestamente

inammissibile, non potendosi invocare il controllo di questa Corte nei

confronti di atti che non hanno forza di legge: il che non esclude che

al giudice competente spetti pur sempre - se del caso - l'esame della

compatibilità del C.C.N.L. con norme imperative appartenenti a fonti

gerarchicamente sovraordinate, e particolarmente innanzitutto nei

riguardi di norme costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. l. 9 del Contratto collettivo nazionale di

lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il

30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost.,

sollevata dal Pretore di Legnano con ord. 1 febbraio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.