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Ordinanza 45/1984 ECLI:IT:COST:1984:45 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on public housing eviction laws as manifestly unfounded. The court ruled the issue is merely an interpretative problem, not a violation of equality. The court held that the administrative jurisdiction for public housing disputes does not violate constitutional equality principles. The court found the question was already settled by prior jurisprudence and lacked new grounds for reconsideration. The court determined the legislative intent clearly assigned administrative jurisdiction to these matters. The court concluded the proposed interpretation does not create a constitutional conflict requiring judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza 45/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 17 of the 1972 public housing decree manifestly unfounded. The Pretore of Foggia argued that eviction provisions discriminated against similar cases by assigning them exclusively to administrative courts, violating Article 3 of the Constitution. The Court rejected this, noting the issue was already settled by prior rulings and that the legislative framework clearly intended administrative jurisdiction, making it a matter of interpretation rather than constitutional illegality.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 103 Cost.; Art. 17 D.P.R. 30/12/1972 n. 1035; The constitutional question regarding the exclusive administrative jurisdiction for public housing evictions is manifestly unfounded as it constitutes a problem of interpretation rather than a violation of the equality principle.

Parole chiave

Generato dall'IA
public housing evictions administrative jurisdiction constitutional equality manifestly unfounded interpretative problem D.P.R. 1035/1972 Corte Costituzionale assegnazione di alloggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata
Art. 103 Cost.
cassazione), resta fermo che il primo comma dell'art. 103 Cost. assegna
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata
art. 103 Cost
cassazione), resta fermo che il primo comma dell'art. 103 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 100 del 1979
sentenza n. 100 del 1979, e poi dichiarandone la manifesta
ordinanza n. 23 del 1980
ordinanza n. 90 del 1980
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile

vertente tra Aprile Michele e IACP, iscritta al n. 876 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 142 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 28

ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata

dagli artt. 11, 16 e 17 del decreto predetto discriminerebbe "ipotesi

che si presentano, strutturalmente e sostanzialmente, analoghe";

argomentando, in particolar modo, che le revoche delle assegnazioni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previste dalla norma

impugnata, pur concernendo situazioni di diritto soggettivo, sarebbero

state fatte arbitrariamente rientrare nella giurisdizione esclusiva dei

giudici amministrativi;

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che la Corte si è già pronunciata sul preteso

contrasto fra l'art. 17 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e l'art. 3 della

Costituzione, dapprima ritenendo la questione non fondata, con la

sentenza n. 100 del 1979, e poi dichiarandone la manifesta

infondatezza, con le ordinanze n. 23 e n. 90 del 1980; che l'ordinanza

di rimessione non adduce motivi, atti ad indurre la Corte a modificare

la propria giurisprudenza; che, infatti, anche ad accogliere la

premessa interpretativa dalla quale procede il giudice a quo

(discostandosi dall'orientamento delle sezioni unite della Corte di

cassazione), resta fermo che il primo comma dell'art. 103 Cost. assegna

alla giurisdizione amministrativa, "in particolari materie indicate

dalla legge", la tutela dei diritti soggettivi nei confronti della

pubblica amministrazione; mentre lo stesso Pretore di Foggia asserisce

che nella materia in esame s'imporrebbe la "regola generale..." che

sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni

pubblici, nella quale sicuramente può farsi rientrare l'assegnazione

di alloggi popolari": sicché non si comprende come sia dato, per un

verso, ipotizzare la necessaria applicazione della "regola" medesima,

di cui non si contesta affatto la legittimità, ed inferirne, per un

altro verso, una lesione del principio costituzionale d'eguaglianza;

che, anzi, lo stesso richiamo dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971,

sul quale si impernia l'ordinanza di rimessione, fornisce una ragione

giustificativa della supposta giurisdizione esclusiva per le

controversie relative agli annullamenti ed alle revoche delle

assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il che

conferma che, in definitiva, la proposta questione non investe la

legittimità costituzionale della norma impugnata, ma si risolve in un

problema d'interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,

sollevata dal Pretore di Foggia, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.