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Ordinanza 3/1984 ECLI:IT:COST:1984:3 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on tenant deposit law as premature due to lack of prior eviction ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 3/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the lower court raised it before formally ruling on the tenant's eviction request. The lower court questioned the proportionality of the tenant's compensation without first verifying the validity of the landlord's retraction motive. The Court ruled that such a constitutional challenge is premature and inconsequential when the primary eviction order has not yet been issued.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 24 Cost.; Art. 34 l. 392/1978: A constitutional question regarding the proportionality of tenant compensation is inadmissible if raised by the lower court before formally ruling on the validity of the tenant's retraction motive and ordering the eviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
premature constitutional question tenant eviction proceedings proportionality of compensation monetary revaluation substantive due process indennità di residenza indennizzo pecuniario restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della
Art. 24 Cost.
Art. 34 l. 392/1978
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della
Art. 26 comma 2 l. 87/1953
Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 300 del 1983
sentenza n. 300 del 1983).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 885/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on business loss indemnity calculation timing under Law 392/1978. The court rules the indemnity is calculated at lease termination, not release. The court rejects the tenant's argument that delayed return affects the base calculation. The decision confirms the established legal principle regarding lease termination events. The appeal is inadmissible due to lack of new legal interpretation. The tenant must pay court costs and unified contribution fees. The ruling clarifies the timing of business loss indemnity calculations. The court emphasizes the statutory text and legislative rationale. The decision upholds the lower court's judgment on lease termination. The tenant's claim for adjusted indemnity is rejected. The court maintains the established jurisprudence on this issue.
Ordinanza — n. 5605/2026 — snciv
Cassation court allows expropriation occupant's claim, ruling 'area' includes buildings, not just soil.
Ordinanza — n. 32696/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal on non-competition clause, upholding lower court's interpretation of contract duration and payment nature.
Ordinanza — n. 18842/2024 — snciv
Italian Court of Cassation dismisses appeal regarding apparent contradiction in appellate court's reasoning on contract resolution.
Sentenza — n. 12925/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal for non-deposited notification report, ruling procedural requirement is mandatory and non-surrogable.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1982 dal Giudice

conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza

Aldo e Roghi Gaetano, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22

dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Giudice conciliatore di Casavatore, con ordinanza

del 2 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 34 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per il caso di

cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui

all'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge, l'attribuzione di un

indennizzo proporzionale al maggior danno risentito dal conduttore, non

potendo tale indennizzo - commisurato a diciotto mensilità dell'ultimo

canone - essere oggetto di rivalutazione monetaria, come disposto,

invece, per i crediti di lavoro subordinato, dall'art. 423, n. 3 cod.

proc. civ.;

considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,

la questione risulta proposta senza che, di fronte alla domanda di

rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo, presentata

adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, il giudice a quo

abbia accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato

formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità

costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di

avviamento prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale

rende l'ordinanza di rimessione del tutto prematura e, quindi,

inconferente (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n.

392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal Giudice conciliatore di Casavatore con ordinanza del 2 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI,

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.