Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to civil procedure articles regarding spousal rights and witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 52 and 621 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded and inadmissible. The Court relied on a prior 1964 precedent to reject the challenge against Article 52, which restricts opposition rights for relatives living with the debtor, and deemed the Article 621 question irrelevant given the first's rejection. Consequently, the Court upheld the existing legal framework without requiring new arguments from the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24 Cost.; Art. 52, comma 2, lett. b) d.P.R. 602/1973; Art. 621 c.p.c.: The Constitutional Court holds that constitutional challenges to provisions restricting relatives' opposition rights and witness testimony in family housing cases are manifestly unfounded or inadmissible when supported by prior precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod.
proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal
Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi
Antonino ed altra ed Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n.
943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe
ha promosso questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini
fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, di
proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda
i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;
b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente
al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni
mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso
verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore
convivente con il debitore;
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata
dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non
adduce argomenti nuovi;
che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per
irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della
prima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc.
civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere