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Ordinanza 283/1984 ECLI:IT:COST:1984:283 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to civil procedure articles regarding spousal rights and witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza 283/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 52 and 621 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded and inadmissible. The Court relied on a prior 1964 precedent to reject the challenge against Article 52, which restricts opposition rights for relatives living with the debtor, and deemed the Article 621 question irrelevant given the first's rejection. Consequently, the Court upheld the existing legal framework without requiring new arguments from the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 Cost.; Art. 52, comma 2, lett. b) d.P.R. 602/1973; Art. 621 c.p.c.: The Constitutional Court holds that constitutional challenges to provisions restricting relatives' opposition rights and witness testimony in family housing cases are manifestly unfounded or inadmissible when supported by prior precedent.

Parole chiave

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constitutional questions civil procedure code manifestly unfounded spousal rights witness testimony family home precedent reliance beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 52, comma 2, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
Art. 621 c.p.c.
comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod.
Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale
art. 621 cod. proc. civ
b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente
art. 619 cod. proc. civ
proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 42/1964
dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod.

proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal

Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi

Antonino ed altra ed Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n.

943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe

ha promosso questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini

fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, di

proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda

i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;

b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente

al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni

mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso

verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore

convivente con il debitore;

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non

adduce argomenti nuovi;

che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per

irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della

prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc.

civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere