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Ordinanza 259/1984 ECLI:IT:COST:1984:259 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to urban rental law due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza 259/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding the Urban Rental Law inadmissible. The lower court judges raised a challenge against the entire law without providing specific reasons or referencing the required legal terms. Consequently, the Court ruled that the lack of motivation rendered the challenge manifestly inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 23 of Law 87/1953; Art. 26, para. 2 of Law 87/1953; Art. 9, para. 2 of Integrative Norms: Constitutional questions must be motivated with specific grounds and terms; failure to comply renders them manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional questions lack of motivation procedural inadmissibility urban rental law Constitutional Court legal challenge specific grounds diritti del conduttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 of Law 11 March 1953, n. 87
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
Art. 26, second comma, of Law 11 March 1953, n. 87
Art. 9, second comma, of Integrative Norms for judgments before the Constitutional Court
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 27

luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

promossi con due ordinanze emesse il 19 e 21 febbraio 1983 dal Giudice

conciliatore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Di Chio

Filomena contro Di Carlo Renato e Bozzo Francesco contro Marziale

Linda, iscritte ai nn. 331 e 332 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma con le ordinanze in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

immobili urbani) e di tutte le sue principali prescrizioni, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze non contengono alcuna motivazione

sulla rilevanza delle varie questioni prospettate;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano

riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere