Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to air gun safety commission powers as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2, paragraph 3, of Law No. 110/1975 manifestly unfounded. The Tribunal of Vicenza challenged the provision allowing the advisory commission to exclude air guns from injury assessments, citing Articles 3, 25, and 101 of the Constitution. The Court rejected the challenge because the issue had already been ruled non-founded and manifestly unfounded in multiple prior decisions without new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been ruled non-founded in previous decisions without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal
Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Costalunga
Antonio ed altro, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 4 ottobre
1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria
compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione
consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di
escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,
l'attitudine a recare offesa alla persona;
considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 108 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn.
232 e 238 del 1982, nn. 58, 112 e 221 del 1983, n. 4 del 1984, e che
nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della
Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 4 ottobre
1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere