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Ordinanza 253/1984 ECLI:IT:COST:1984:253 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to air gun safety commission powers as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 253/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2, paragraph 3, of Law No. 110/1975 manifestly unfounded. The Tribunal of Vicenza challenged the provision allowing the advisory commission to exclude air guns from injury assessments, citing Articles 3, 25, and 101 of the Constitution. The Court rejected the challenge because the issue had already been ruled non-founded and manifestly unfounded in multiple prior decisions without new arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been ruled non-founded in previous decisions without new arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question manifestly unfounded repeated ruling no new arguments Constitutional Court legislative control air weapons arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 108 del 1982
sentenza n. 108 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn.
ordinanze nn. 232 e 238 del 1982
ordinanze nn. 58, 112 e 221 del 1983
ordinanza n. 4 del 1984
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo

comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal

Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Costalunga

Antonio ed altro, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 4 ottobre

1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria

compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione

consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di

escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,

l'attitudine a recare offesa alla persona;

considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 108 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn.

232 e 238 del 1982, nn. 58, 112 e 221 del 1983, n. 4 del 1984, e che

nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.

110, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della

Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 4 ottobre

1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere