Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug import penalties citing prior manifestly unfounded rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding drug import penalties manifestly unfounded. The Court noted that an identical issue had already been ruled non-founded in sentence 170/1982 and manifestly unfounded in ordinance 231/1982. Consequently, the Court rejected the challenge to Article 71 of Law 685/1975 without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Costituzionale: The Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if an identical issue has already been ruled non-founded or manifestly unfounded in prior decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, in
relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con
ordinanza emessa il 9 agosto 1982 dal Tribunale di Como, nel
procedimento penale a carico di Lombardi Massimo, iscritta al n. 724
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in
relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi importa modiche
quantità di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.
231/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.