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Ordinanza 23/1984 ECLI:IT:COST:1984:23 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug import penalties citing prior manifestly unfounded rulings.

Numero d'incarto Ordinanza 23/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding drug import penalties manifestly unfounded. The Court noted that an identical issue had already been ruled non-founded in sentence 170/1982 and manifestly unfounded in ordinance 231/1982. Consequently, the Court rejected the challenge to Article 71 of Law 685/1975 without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Costituzionale: The Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if an identical issue has already been ruled non-founded or manifestly unfounded in prior decisions.

Parole chiave

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constitutional question manifestly unfounded drug import penalties prior precedent Article 3 Constitution Law 685/1975 Corte Costituzionale importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 170/1982
con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.
ordinanza n. 231/1982
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, in

relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685

(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con

ordinanza emessa il 9 agosto 1982 dal Tribunale di Como, nel

procedimento penale a carico di Lombardi Massimo, iscritta al n. 724

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in

relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi importa modiche

quantità di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.

231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.