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Ordinanza 198/1984 ECLI:IT:COST:1984:198 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to housing law articles already ruled invalid or regarding non-existent double trial principle.

Numero d'incarto Ordinanza 198/1984
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The Court noted that the first article had already been declared unconstitutional in a prior 1980 decision, while the second article's challenge regarding the lack of a double degree of jurisdiction was rejected because the Court has consistently denied the existence of such a principle in Italian law. Consequently, the Court dismissed both challenges without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 l. 87/1953; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court may declare a constitutional question inadmissible if the provision has already been declared unconstitutional or if the alleged violation of the double degree of jurisdiction does not exist in the legal system.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Question Inadmissible Prior Invalidity Declaration Double Degree of Jurisdiction Housing Expropriation Law Manifest Unfoundedness indennità d'espropriazione impugnazione di decisioni amministrative espropriazione formale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della l. 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
art. 24 Cost
parti di un grado di giurisdizione", per contrasto con l'art. 24 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980;
Sentenza n. 78 del 1984
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19

della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge 28

gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il

19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Tuccillo Francesco ed altra e IACP di Napoli ed

altra, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell'anno 1979.

Visto l'atto di costituzione di Tuccillo Francesco ed altra nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma quinto, della l. 1971 n. 865, come modificato

dall'art. 14 della l. 1977 n. 10, che detta criteri per la

determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, per

contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; e dell'art. 19 della

stessa legge; che in caso di opposizione alla stima, prevede il ricorso

all'AGO direttamente davanti alla corte di appello "privando così le

parti di un grado di giurisdizione", per contrasto con l'art. 24 Cost.;

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituiti le parti

private Tuccillo e Rocco ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo, rispettivamente, le prime per l'accoglimento

e il secondo per la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, con riferimento alla prima questione, che questa

Corte, con sentenza n. 5 del 1980, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della l. 22 ottobre 1971 n.

865, come modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977 n. 10;

e, con riguardo alla seconda questione, con cui si lamenta una

pretesa violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che

la stessa Corte ha più volte negato - da ultimo con sentenza n. 78 del

corrente anno (in fattispecie affatto analoga a quella odierna) -

l'esistenza nel nostro ordinamento del suddetto principio, che il

legislatore ordinario non è pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

comma quinto, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato

dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

della stessa l. n. 865 del 1971, sollevata, in riferimento all'art. 24

Cost., con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere