Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to housing law articles already ruled invalid or regarding non-existent double trial principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The Court noted that the first article had already been declared unconstitutional in a prior 1980 decision, while the second article's challenge regarding the lack of a double degree of jurisdiction was rejected because the Court has consistently denied the existence of such a principle in Italian law. Consequently, the Court dismissed both challenges without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 l. 87/1953; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court may declare a constitutional question inadmissible if the provision has already been declared unconstitutional or if the alleged violation of the double degree of jurisdiction does not exist in the legal system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il
19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Tuccillo Francesco ed altra e IACP di Napoli ed
altra, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Tuccillo Francesco ed altra nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma quinto, della l. 1971 n. 865, come modificato
dall'art. 14 della l. 1977 n. 10, che detta criteri per la
determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, per
contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; e dell'art. 19 della
stessa legge; che in caso di opposizione alla stima, prevede il ricorso
all'AGO direttamente davanti alla corte di appello "privando così le
parti di un grado di giurisdizione", per contrasto con l'art. 24 Cost.;
e che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituiti le parti
private Tuccillo e Rocco ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo, rispettivamente, le prime per l'accoglimento
e il secondo per la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, con riferimento alla prima questione, che questa
Corte, con sentenza n. 5 del 1980, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della l. 22 ottobre 1971 n.
865, come modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977 n. 10;
e, con riguardo alla seconda questione, con cui si lamenta una
pretesa violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che
la stessa Corte ha più volte negato - da ultimo con sentenza n. 78 del
corrente anno (in fattispecie affatto analoga a quella odierna) -
l'esistenza nel nostro ordinamento del suddetto principio, che il
legislatore ordinario non è pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma quinto, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
della stessa l. n. 865 del 1971, sollevata, in riferimento all'art. 24
Cost., con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere