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Ordinanza 78/1983 ECLI:IT:COST:1983:78 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to lack of motivation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza 78/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring court failed to provide sufficient motivation. The Tribunal of Forlì raised Article 24 of the Constitution regarding the right to defense for a bankrupt defendant under the Income Tax Law. The Court ruled that the lower court did not specify which violations the defendant faced or identify the specific parts of the law allegedly violating constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 26, comma 2, law n. 87/1953: A constitutional question is inadmissible if the referring court fails to motivate the relevance of the proposal, specify the violations, or identify the precise legal provisions allegedly infringed.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility lack of motivation requirement right to defense Article 24 tax law constitutional review procedural due diligence procedura per sottrazione d'imposta accoglimento parziale del contribuente onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe
Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87
art. 24 Cost
all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 novembre

1980 dal Tribunale di Forlì, nei procedimenti penali riuniti a carico

di Saragoni Valdis, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11

marzo 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con ordinanza datata 11

novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi") in riferimento

all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe

garantita "la possibilità di esercitare... il diritto di difesa in una

fase del procedimento in cui avviene la formazione di prove a suo

carico, utilizzabili e rilevanti nel corso del procedimento penale";

e che nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della

proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse

chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa

disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di

Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere