Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to lack of motivation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring court failed to provide sufficient motivation. The Tribunal of Forlì raised Article 24 of the Constitution regarding the right to defense for a bankrupt defendant under the Income Tax Law. The Court ruled that the lower court did not specify which violations the defendant faced or identify the specific parts of the law allegedly violating constitutional rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 26, comma 2, law n. 87/1953: A constitutional question is inadmissible if the referring court fails to motivate the relevance of the proposal, specify the violations, or identify the precise legal provisions allegedly infringed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 novembre
1980 dal Tribunale di Forlì, nei procedimenti penali riuniti a carico
di Saragoni Valdis, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11
marzo 1981.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con ordinanza datata 11
novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi") in riferimento
all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe
garantita "la possibilità di esercitare... il diritto di difesa in una
fase del procedimento in cui avviene la formazione di prove a suo
carico, utilizzabili e rilevanti nel corso del procedimento penale";
e che nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della
proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse
chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa
disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di
Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere