Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question regarding military insubordination law as already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded because it had already been resolved in a prior decision. The Military Tribunal of Turin challenged Article 186 of the Military Penal Code, arguing it violated Article 3 of the Constitution, but the Court noted this issue was previously settled by Sentenza n. 103/1982 and Ordinanza n. 193/1982. Consequently, the Court refused to re-examine the matter, upholding the principle of legal certainty and the finality of previous rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale: The Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if the same issue has already been definitively resolved by a prior judgment or order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo
comma, ultima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza)
promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dal Tribunale
militare territoriale di Torino, nel procedimento penale a carico di
Arienti Alberto, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17
febbraio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Prancesco Saja.
Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Torino con
ordinanza del 30 settembre 1981, emessa nel procedimento penale a
carico di Arienti Alberto (in G.U. n. 47 del 17 febbraio 1982), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,
ultimo comma, ultima ipotesi (reato di insubordinazione con lesione
lieve, o atto violento di gravità inferiore, contro un superiore non
ufficiale), del codice penale militare di pace, assumendone il
contrasto con l'articolo 3 Cost..
Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza n. 103
del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma impugnata, ed è stata dichiarata manifestamente infondata con
ordinanza n. 193 del 1982;
Visti gli artt. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, c.p.m.p.,
sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino in riferimento
all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere