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Ordinanza 67/1983 ECLI:IT:COST:1983:67 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question regarding military insubordination law as already decided.

Numero d'incarto Ordinanza 67/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded because it had already been resolved in a prior decision. The Military Tribunal of Turin challenged Article 186 of the Military Penal Code, arguing it violated Article 3 of the Constitution, but the Court noted this issue was previously settled by Sentenza n. 103/1982 and Ordinanza n. 193/1982. Consequently, the Court refused to re-examine the matter, upholding the principle of legal certainty and the finality of previous rulings.

Regesto Legislator

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Art. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale: The Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if the same issue has already been definitively resolved by a prior judgment or order.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question manifestly unfounded military penal code legal certainty prior decision Article 3 Constitution finality of rulings insubordinazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale
articolo 3 Cost
contrasto con l'articolo 3 Cost..
art. 3 Cost
all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 103 del 1982
Ordinanza n. 193 del 1982
ordinanza n. 193 del 1982;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo

comma, ultima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con violenza)

promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dal Tribunale

militare territoriale di Torino, nel procedimento penale a carico di

Arienti Alberto, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17

febbraio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Prancesco Saja.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Torino con

ordinanza del 30 settembre 1981, emessa nel procedimento penale a

carico di Arienti Alberto (in G.U. n. 47 del 17 febbraio 1982), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,

ultimo comma, ultima ipotesi (reato di insubordinazione con lesione

lieve, o atto violento di gravità inferiore, contro un superiore non

ufficiale), del codice penale militare di pace, assumendone il

contrasto con l'articolo 3 Cost..

Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza n. 103

del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, ed è stata dichiarata manifestamente infondata con

ordinanza n. 193 del 1982;

Visti gli artt. 26, 2 comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, c.p.m.p.,

sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino in riferimento

all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere