Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to insufficient reasoning in lower court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 26 of Law 319/1976 manifestly inadmissible. The lower court's order failed to provide adequate reasoning for raising the issue, merely stating it apodictically without citing specific terms or motives as required by Law 87/1953. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the constitutional challenge invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; A constitutional question is manifestly inadmissible if the lower court's order fails to provide adequate reasoning and reference to the specific terms and motives of the exception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre
1976 dal Pretore di Rimini, nel procedimento penale a carico di
Antonelli Alberto ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5
gennaio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,
secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di remissione non dà motivazione
adeguata della rilevanza della questione proposta, limitandosi ad
affermarla apoditticamente;
che in tal modo non si è ottemperato al disposto dell'articolo 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i
termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, legge 10
maggio 1976, n. 319, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere