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Ordinanza 60/1983 ECLI:IT:COST:1983:60 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to insufficient reasoning in lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza 60/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 26 of Law 319/1976 manifestly inadmissible. The lower court's order failed to provide adequate reasoning for raising the issue, merely stating it apodictically without citing specific terms or motives as required by Law 87/1953. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the constitutional challenge invalid.

Regesto Legislator

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Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; A constitutional question is manifestly inadmissible if the lower court's order fails to provide adequate reasoning and reference to the specific terms and motives of the exception.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility insufficient reasoning order procedural defect Law 87/1953 requirements manifestly inadmissible dispositivo antinquinamento autorizzazione alla discarica ritiro dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
319, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 settembre

1976 dal Pretore di Rimini, nel procedimento penale a carico di

Antonelli Alberto ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5

gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,

secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di remissione non dà motivazione

adeguata della rilevanza della questione proposta, limitandosi ad

affermarla apoditticamente;

che in tal modo non si è ottemperato al disposto dell'articolo 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i

termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, legge 10

maggio 1976, n. 319, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere