Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to drunk driving law as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 688 of the Penal Code manifestly unfounded. The Pretore of Lecce had previously challenged the article's compatibility with Articles 3 and 32 of the Constitution, arguing it violated equality and human dignity. The Court ruled that this specific challenge was already rejected in prior decisions, rendering the current inquiry unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is declared manifestly unfounded if it has already been declared non-founded or manifestly unfounded in previous rulings by the Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen.
(ubriachezza) promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 dal
Pretore di Lecce, nel procedimento penale a carico di Greco Vito,
iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 18
febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 cod. pen.;
Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a
quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n.
104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 194
del 17 novembre 1982;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza
emessa il 18 febbraio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere