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Ordinanza 36/1983 ECLI:IT:COST:1983:36 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to drunk driving law as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 36/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 688 of the Penal Code manifestly unfounded. The Pretore of Lecce had previously challenged the article's compatibility with Articles 3 and 32 of the Constitution, arguing it violated equality and human dignity. The Court ruled that this specific challenge was already rejected in prior decisions, rendering the current inquiry unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is declared manifestly unfounded if it has already been declared non-founded or manifestly unfounded in previous rulings by the Court.

Parole chiave

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manifestly unfounded constitutional question drunk driving repeated challenge Corte costituzionale Article 688 Penal Code violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 688 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 104 del 27 maggio 1982
Ordinanza n. 194 del 17 novembre 1982
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen.

(ubriachezza) promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 dal

Pretore di Lecce, nel procedimento penale a carico di Greco Vito,

iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 18

febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 cod. pen.;

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a

quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n.

104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 194

del 17 novembre 1982;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza

emessa il 18 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere