Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding administrative tribunal jurisdiction over public employees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring judge explicitly acknowledged the exclusive jurisdiction of administrative courts. The Pretore of Brescia raised the issue while handling a labor dispute, admitting that public employment relationships naturally belong to administrative jurisdiction. The Court ruled that since the lower court recognized this exclusivity, any constitutional ruling would have no practical effect on the ongoing proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question is inadmissible if the referring judge explicitly recognizes the exclusive jurisdiction of the administrative court, rendering the constitutional review ineffective for the pending case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra
Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice
amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di
un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria
di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro,
solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente
riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";
che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia
della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel
giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere