Constitutional court dismisses question due to new law paritizing men and women on citizenship by marriage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of files to the Grosseto Tribunal because the constitutional question regarding gender disparity in citizenship by marriage was no longer relevant. A new law enacted after the case was filed automatically granted citizenship to women married to Italian citizens, removing the previous legal inequality. Consequently, the court declared the constitutional challenge obsolete and instructed the lower court to re-examine the case under the updated statutory framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 10, comma 2, Law n. 555/1912: When a subsequent law parities the conditions of men and women regarding citizenship acquisition by marriage, any prior constitutional challenge based on gender discrimination loses its relevance and must be remitted for re-examination under the new legal regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 143 ter codice
civile (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1977 dal Tribunale di Grosseto sul ricorso proposto da Rosasco Elisa,
iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Prof. Leopoldo Elia.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13
giugno 1912, n. 555, nella parte in cui attribuisce alla donna che si
marita ad un cittadino la cittadinanza italiana, per il solo effetto
del matrimonio e senza conferire alcuna rilevanza alla volontà
dell'interessata;
che con ordinanza in pari data questa Corte ha disposto il riesame
della rilevanza delle questioni da essa stessa sollevate in data 22
dicembre 1982.
Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3,
parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono
che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più
automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre
l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto
prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza
italiana, di rinunciarvi entro due anni;
che, di conseguenza, venuta meno la rilevanza delle questioni
sollevate da questa Corte, si rende necessario che il Tribunale di
Grosseto proceda ad analogo riesame in ordine alla questione sollevata
con l'ordinanza in data 17 febbraio 1977.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere