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Ordinanza 353/1983 ECLI:IT:COST:1983:353 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenges to regional labor law regarding collective bargaining scope and private law jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza 353/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional questions raised by the Rome Magistrate Judge manifestly unfounded. The lower court challenged Article 1 of the Lazio Regional Law, arguing it violated individual rights under Article 39 and exceeded regional legislative power under Article 117 by regulating private employment relationships. The Court ruled that the law merely establishes a framework for negotiations without granting binding decision-making power to unions and that the regional norm falls within the scope of local transport services reorganization.

Regesto Legislator

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Art. 3, 39, 117 Cost.; The regional legislative power extends to organizing local transport services through collective bargaining frameworks that do not directly determine individual employment conditions, and such regulations do not infringe upon the exclusive state jurisdiction over private law labor relations.

Parole chiave

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regional legislative power collective bargaining framework private law jurisdiction individual labor rights constitutional admissibility diritti sindacali competenza speciale in materia di contratti di lavoro prestito di personale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost.
Art. 39 Cost.
anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost.
Art. 117 Cost.
di cui all'art. 117 Cost., non può estendersi ai rapporti di diritto
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 39 Cost
anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost.
art. 117 Cost
di cui all'art. 117 Cost., non può estendersi ai rapporti di diritto

Giurisprudenza citata

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Sentenza 23 marzo 1983 n. 69
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 (trattamento giuridico ed economico

ed inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di

trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22

aprile 1975 n. 33 dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del

nord), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982 dal Pretore di

Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Segneri Sisto e le

Società STEFER e A.CO.TRA.L iscritta al n. 519 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del

1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di una causa di lavoro vertente tra Segneri

Sisto, da una parte, e la società di trasporto Stefer nonché

l'Acotral dall'altra, il Pretore di Roma con ordinanza 7 aprile 1982

(in G.U. n. 303 del 1982; reg. ord. n. 519 del 1982) sollevava

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, il quale prevede che il

trattamento giuridico ed economico e l'inquadramento del personale già

dipendente da imprese di trasporto private ed attualmente utilizzato

dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del nord venga definito

mediante provvedimenti regionali, ad esito di trattative sindacali da

condurre sulla base di precedenti accordi (del 26 luglio 1973 e del 27

marzo 1975) e in conformità di precedenti norme regionali (artt. 2,

terzo comma, l. 20 marzo 1973 n. 10 e 6, secondo comma, l. 22 aprile

1975 n. 33);

che il Pretore sollevava le questioni con riferimento agli artt. 3,

39 e 117 Cost., perché, a suo avviso, la norma impugnata prevede che

l'inquadramento dei singoli lavoratori avvenga attraverso la

contrattazione sindacale, così incidendosi su interessi individuali

anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost.

alla tutela sindacale), sia perché la potestà legislativa regionale,

di cui all'art. 117 Cost., non può estendersi ai rapporti di diritto

privato, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Considerato che le questioni sono state già decise con la sentenza

23 marzo 1983 n. 69, che le ha dichiarate non fondate;

che nella detta sentenza la Corte ha osservato, quanto all'art. 39

Cost., che l'intervento delle associazioni sindacali è diretto

soltanto, secondo il testuale disposto della legge impugnata, al

compimento di "trattative" con le società affidatarie, senza il

conferimento di alcun potere dispositivo o deliberativo alle

associazioni stesse;

che, quanto all'art. 117 Cost., la Corte ha rilevato come la norma

impugnata si inserisca, quale parte integrante e necessaria, in un

complesso normativo regionale diretto al riordinamento dei servizi

automobilistici di interesse locale e perciò sicuramente rientrante

nella previsione della disposizione costituzionale ultimamente citata;

che pertanto le questioni debbono essere dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata

in epigrafe in riferimento agli artt. 3,39 e 117 Cost., dell'art. 1

della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 e già dichiarate

infondate con sentenza di questa Corte 23 marzo 1983 n. 69.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere