Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaint regarding employer election expense burden. The court declares the constitutional question manifestly unfounded. The court previously rejected similar challenges in 1982. No parties appeared in this specific proceeding. The ruling upholds the existing legal framework. The decision confirms the employer's financial responsibility. The court relies on prior jurisprudence for its judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 119 of the 1957 Electoral Law manifestly unfounded. The Pretore of Turin had challenged the article, arguing it unfairly placed the election expense burden solely on employers rather than the entire citizenry. Since no parties appeared and the Council of Ministers did not intervene, the Court relied on its prior 1982 decisions which had already rejected similar arguments. Consequently, the Court upheld the legal provision, confirming that the employer's financial obligation remains valid and constitutionally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already ruled against the same provision in identical or substantially similar proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei Deputati) promosso con ordinanza
emessa il 6 gennaio 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Alberighi Francesco e la S.p.a. COMIND iscritta al n. 468
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 331 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 6 gennaio
1982, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per
pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma, Cost.
("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera
cittadinanza italiana l'onere economico derivante dalla partecipazione
dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle
consultazioni elettorali");
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la sollevata
questione, con sentenza n. 124 del 1982; per poi pronunciarne la
manifesta infondatezza con ordinanza n. 192 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere