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Ordinanza 281/1983 ECLI:IT:COST:1983:281 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed due to lack of specific facts and reasoning in the referring judge's order.

Numero d'incarto Ordinanza 281/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring judge's order lacked specific facts and reasoning regarding the question's relevance. The Pretore of Trapani raised the issue concerning Article 17, letter b, of Law No. 10/1977 without detailing the concrete case or explaining why the question was pertinent. The Court ruled that this violated Article 23 of Law No. 87/1953, which mandates that referring orders must explicitly state the terms and reasons for the constitutional question.

Regesto Legislator

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Art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; A constitutional question is inadmissible if the referring judge's order fails to specify the concrete facts or provide a reasoned explanation of the question's relevance.

Parole chiave

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constitutional question admissibility lack of specific facts defect of reasoning Art. 23 Law 87/1953 referring judge order Constitutional Court procedure manifest inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 23 of Law No. 87 of March 11, 1953
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n.
Art. 3 of the Constitution
anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Art. 17, letter b, of Law No. 10 of January 28, 1977
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett.
art. 3 della Costituzione
anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 127 del 1983
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983;
Ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983
ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b,

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei

suoli) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di

Trapani nel procedimento penale a carico di Patti Vincenzo ed altro,

iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano;

considerato che il Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe,

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione,

sollevata dalle parti, concernente la legittimità costituzionale

dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la

edificabilità dei suoli) - nella parte in cui assoggetta alla stessa

sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta

concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse

urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi

anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla

fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta

questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della

questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983;

ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio

1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) proposta dal

Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere