Constitutional question dismissed due to lack of specific facts and reasoning in the referring judge's order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring judge's order lacked specific facts and reasoning regarding the question's relevance. The Pretore of Trapani raised the issue concerning Article 17, letter b, of Law No. 10/1977 without detailing the concrete case or explaining why the question was pertinent. The Court ruled that this violated Article 23 of Law No. 87/1953, which mandates that referring orders must explicitly state the terms and reasons for the constitutional question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; A constitutional question is inadmissible if the referring judge's order fails to specify the concrete facts or provide a reasoned explanation of the question's relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei
suoli) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di
Trapani nel procedimento penale a carico di Patti Vincenzo ed altro,
iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano;
considerato che il Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione,
sollevata dalle parti, concernente la legittimità costituzionale
dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la
edificabilità dei suoli) - nella parte in cui assoggetta alla stessa
sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta
concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse
urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi
anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla
fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta
questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della
questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983;
ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza,
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio
1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) proposta dal
Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere