Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code judges recusal based on political interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared inadmissible a constitutional question regarding Articles 51 and 52 of the Civil Procedure Code. The lower court raised the issue challenging the recusal of judges with merely political interests, citing Articles 21 and 101 of the Constitution. The Court ruled the question inadmissible because the lower court did not adopt the challenged interpretation nor assert it as living law, rendering the challenge hypothetical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Costituzionale: A constitutional question is inadmissible if the lower court does not adopt the challenged interpretation nor assert it as living law, making the issue hypothetical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52
cod. proc. civ. (Astensione e ricusazione del giudice) promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Lepori Agostino ed altri e la S.p.a.
Montepolimeri ed altra iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1982;
visti l'atto di costituzione di Lepori Agostino ed altri e l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52
c.p.c., nella parte in cui consentono l'astensione e la ricussione di
un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia,
in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost..
Considerato che il giudice a quo non fa propria l'interpretazione
delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma
assume che essa è quella accolta dal Presidente del Tribunale di
Milano;
che la questione appare quindi sollevata per tuziorismo e si
configura come eventuale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere