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Ordinanza 187/1983 ECLI:IT:COST:1983:187 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code judges recusal based on political interest.

Numero d'incarto Ordinanza 187/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared inadmissible a constitutional question regarding Articles 51 and 52 of the Civil Procedure Code. The lower court raised the issue challenging the recusal of judges with merely political interests, citing Articles 21 and 101 of the Constitution. The Court ruled the question inadmissible because the lower court did not adopt the challenged interpretation nor assert it as living law, rendering the challenge hypothetical.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Costituzionale: A constitutional question is inadmissible if the lower court does not adopt the challenged interpretation nor assert it as living law, making the issue hypothetical.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility hypothetical constitutional question judicial recusal political interest Civil Procedure Code Italy living law requirement ricusazione di pubblici ministeri revoca dell'opposizione esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52

cod. proc. civ. (Astensione e ricusazione del giudice) promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Lepori Agostino ed altri e la S.p.a.

Montepolimeri ed altra iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1982;

visti l'atto di costituzione di Lepori Agostino ed altri e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52

c.p.c., nella parte in cui consentono l'astensione e la ricussione di

un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia,

in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost..

Considerato che il giudice a quo non fa propria l'interpretazione

delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma

assume che essa è quella accolta dal Presidente del Tribunale di

Milano;

che la questione appare quindi sollevata per tuziorismo e si

configura come eventuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere