Italian Constitutional Court dismisses challenge to urban planning law article 10 regarding Article 25 rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 10 of the Urban Planning Law manifestly unfounded. The lower court argued that the term 'construction' violated Article 25 of the Constitution by failing to define the criminal offense precisely. The Court rejected this, citing its prior ruling that common expressions like 'limited extent' do not impose excessive interpretative burdens on judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 Cost.; The use of common expressions in criminal statutes does not violate the principle of legal certainty if they do not impose an excessive burden on judicial interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge urbanistica), promosso con ordinanza
emessa il 13 aprile 1977 dal Pretore di Bra, nel procedimento penale a
carico di Riccardi Giovanni, iscritta al n. 141 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del
19 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 6
agosto 1967, n. 765, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Considerato che per il giudice a quo la norma impugnata, con
l'impiego del termine "costruzione", non determinerebbe in modo
tassativo la fattispecie penale, così violando l'art.25 della
Costituzione;
che per contro questa Corte, già con sentenza n. 49/80, ha
ritenuto legittimo, proprio in riferimento alla costruzione, l'uso di
espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità" e "limitate
modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere