Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to insufficient reasoning in the lower court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2 of Law No. 151/1968 manifestly inadmissible. The lower court's order lacked adequate motivation to explain the relevance of the issue or the inapplicability of the norm. Consequently, the Court ruled that the order failed to meet the fundamental requirement of clear and general knowledge of constitutional questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 Cost.; Art. 110 Cost.: A constitutional question is manifestly inadmissible if the referring order lacks sufficient motivation to establish the relevance of the issue or the inapplicability of the contested norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio
servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore
di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e
l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo,
nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione
dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari
dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.
Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una
motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per
la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza
non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma
impugnata;
che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la
rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità
dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e
generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle
relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale
deferite alla Corte;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22
del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione
come sopra sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del
Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere