Italian Constitutional Court returns agricultural rent law questions for re-examination due to new legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court ordered the return of the case files to the lower agrarian tribunals for a new examination of the constitutional issues raised. The proceedings involved multiple challenges to the 1978 rural land rental law and a subsequent 1979 decree, following prior rulings by the Court. The Court decided to remand the matter because a new law enacted on May 3, 1982, rendered the previous analysis of the constitutional relevance of these questions obsolete.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 Cost.; Art. 1, comma 1 e 2, legge 10 maggio 1978, n. 176; Art. unico legge 23 novembre 1979, n. 595: When subsequent legislation alters the legal framework, the Constitutional Court must return the case for re-examination of the constitutional issues' relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei
fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23
novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano -
Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e
Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17
gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino -
Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri
e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17
gennaio 1979;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra
Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n.
41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980;
4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice
Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;
5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di
Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia
Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del
6 ottobre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della
legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della
legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della
Costituzione;
considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è
entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa
rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni
proposte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché
procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere