Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints against vehicle weight penalty laws due to subsequent legislative replacement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court ordered the return of files to lower courts regarding constitutional challenges to penalties for overloading vehicles. The Court noted that the challenged article had already been declared unconstitutional in prior decisions and was subsequently replaced by new legislation in February 1982. Consequently, the judges were required to re-examine the constitutional issues under the new legal framework rather than ruling on the old text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 121, comma 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; Art. 12, legge 10 febbraio 1982, n. 38: When a challenged statutory provision is replaced by new legislation, the constitutional questions must be re-examined in light of the current legal order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121,
comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato
dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli
autoveicoli industriali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Tribunale di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di Impallaria Mario, iscritta al n. 53
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Riesi nel
procedimento penale a carico di Cannella Ciro, iscritta al n. 195 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta e del
Pretore di Riesi indicate in epigrafe propongono, in relazione agli
artt. 3 e 27 primo e terzo comma, Cost., le medesime questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma del T.U. delle
norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato
con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5
della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con
l'ammenda di L.800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque
circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso
complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con
sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn.
147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981,
4 del 1982;
considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate
ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12
della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede
l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella
penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per
cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di
importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso,
a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30
quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,
infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite
minimo ed uno massimo;
che di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus
procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di
Caltanissetta ed al Pretore di Riesi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere