Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 189/1982 ECLI:IT:COST:1982:189 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to veteran employment restrictions as non-founded.

Numero d'incarto Ordinanza 189/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 6 of the 1974 decree manifestly unfounded. The petitioner argued that restrictions on veterans' public employment violated Articles 4, 13, and 35 of the Constitution. The Court ruled that this issue had already been settled in a 1976 decision and that no new arguments were presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 136 Cost.; Art. 137 Cost.: The Constitutional Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if it has already been decided on the same grounds and no new arguments are raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Question Manifest Unfoundedness Veteran Employment Public Service Restrictions Reconsideration of Case cessazione delle prestazioni licenziamento del pubblico dipendente sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 Cost.
dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art.
Art. 13 Cost.
4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13
Art. 35 Cost.
(inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il
Art. 136 Cost.
Art. 137 Cost.
art. 4 della Costituzione
dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art.
art. 13 della Costituzione
della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori
art. 35 della Costituzione
rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 194 del 1976
considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi

secondo e terzo, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla

legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti

dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come

modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con

ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel

procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta

al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di

Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.

261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14

agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della

Costituzione;

che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto

art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto

1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici

combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o

gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la

conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi

comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261,

salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto

a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione

dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13

(inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il

lavoro);

considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già

ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13

della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori

luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà

personale, quale è garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al

legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano

l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di

cautele che tutelano altre esigenze sociali;

che nessun argomento nuovo è stato addotto nell'ordinanza di

rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione,

il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna

ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate

nell'art. 4, in relazione al quale la questione è stata già

dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261

("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto

1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere