Italian Constitutional Court dismisses insurance premium collection challenge as unconstitutional privilege.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 1901 of the Civil Code manifestly unfounded. The Pretore of Turin argued that allowing insurers to collect premiums during suspension periods created an unjustified privilege violating Articles 3 and 41 of the Constitution. The Court rejected this, noting the identical issues were already resolved in 1975 and that the current arguments merely repeated previous unsuccessful claims without new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87; The Constitutional Court holds that the insurer's right to collect premiums during suspension periods does not constitute an unconstitutional privilege violating equality or economic freedom.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di
assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980
dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta
norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del
premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta
sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un
ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano
ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;
che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha
sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo
della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni
identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non
fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;
che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la
Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur
chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a
riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base
delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del
vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che
deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro
espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere