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Ordinanza 113/1981 ECLI:IT:COST:1981:113 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to two-year statute of limitations for public employees due to prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 113/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the same issue had already been ruled upon in a prior decision. The Court noted that the two-year prescription period for public employees' salaries was previously found unconstitutional in Sentencia n. 50/1981. Consequently, the Court dismissed the current challenge raised by administrative tribunals and the Council of State.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295; When a constitutional question has already been declared inadmissible or resolved by a prior judgment, subsequent identical challenges are manifestly unfounded and must be dismissed.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility prior judgment res judicata statute of limitations public employees manifestly unfounded question repeated constitutional challenge durata della rendita di invalidità sospensione della rendita diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
Art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 2948 cod. civ
stabilita dall'art. 2948 cod. civ.;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 50 del 1981
questa Corte, che con la sentenza n. 50 del 1981 ha dichiarato la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma primo, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti

verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi,

pensioni ed altri emolumenti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1980 dal tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna - sul ricorso proposto

da Alvisi Franco ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1980;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1979 dal Consiglio di Stato -

Sez. IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero

dei trasporti contro Minardi Girolamo ed altri, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 166 del 1980;

3) ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal Consiglio di Stato - Sez.

IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Fidanzio Vito ed altri

contro il Ministero della Difesa-Esercito, iscritta al n. 307 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 1980;

4) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Corsano Leopizzi Antonio

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n.

876 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 77 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Alvisi Franco ed altri e di

Genchi Vito ed altri e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939,

n. 295 (recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e

prescrizione biennale degli stipendi, pensioni ed altri emolumenti") -

che prevedeva la prescrizione entro il termine di due anni delle rate

di stipendio, di pensione e degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2

agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato - sotto il profilo che tale

norma determinerebbe una disparità di trattamento, priva di

giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato ed altri

impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale

stabilita dall'art. 2948 cod. civ.;

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata a

questa Corte, che con la sentenza n. 50 del 1981 ha dichiarato la

illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, primo comma, del

r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.

295 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.

50 del 1981 - sollevata dal Consiglio di Stato, dal T.A.R.

dell'Emilia-Romagna e dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere