Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to criminal code article 513 as already ruled unconstitutional in 1979.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 513, paragraph 2, of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Court had previously ruled in 1979 that this specific provision, which barred appeals against acquittals due to prescription after leniency, was unconstitutional. Consequently, the Court dismissed the current challenge by referencing its prior decision, maintaining the provision's invalidity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court dismisses a constitutional question already declared inadmissible or unconstitutional in a prior judgment, thereby avoiding a new ruling on the same issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,
n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
20 aprile e il 17 luglio 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi
proposti da Di Bernardino Nicola e da Luppi Igino, rispettivamente
iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di appellare la sentenza del tribunale che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per prescrizione in conseguenza
della concessione di circostanze attenuanti.
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte
con la sentenza n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di
procedura penale, nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,
con sentenza n. 72 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere