Constitutional Court dismisses constitutional review of hunting laws due to new administrative sanctions replacing criminal penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of case files to the lower courts after reviewing constitutional challenges to the 1939 Hunting Act. The lower courts had raised questions regarding Articles 30 and 32 of the act, arguing potential violations of Article 3 of the Constitution. The Court decided that a subsequent 1977 law replaced criminal penalties with administrative sanctions, rendering the original constitutional questions obsolete and requiring the lower courts to re-evaluate the case under current regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 31 of Law No. 968/1977: When a new law replaces criminal penalties with administrative sanctions for the same offenses, constitutional review questions raised under the old regime lose relevance and must be remitted to the lower courts for assessment under current sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30 e
32, commi quarto e sesto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, come
modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (testo unico
della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 13 ottobre 1977 dal Pretore di Fasano nel
procedimento penale a carico di Morelli Cosimo, iscritta al n. 525 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978;
2. - ordinanza emessa il 18 gennaio 1978 dal Tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Londi Vittorio ed altro, iscritta al n.
121 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Fasano, con ordinanza emessa il 13
ottobre 1977, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto e sesto
comma, del r.d, 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come
modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799; e che il
Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1978, ha proposto
a sua volta - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30 del predetto testo unico;
che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza.
Considerato che nel corso dei giudizi stessi (subito dopo
l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa) è entrata in vigore
la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito
l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni
penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative
statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende
necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino
se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei
divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fasano e al
Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere