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Ordinanza 195/1980 ECLI:IT:COST:1980:195 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to vehicle weight penalty citing prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza 195/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 121 of the Road Traffic Code manifestly unfounded. The Court had previously rejected identical arguments in a 1980 decision and subsequent orders, finding no new grounds for review. Consequently, the challenge to the fine and arrest for excessive vehicle weight was dismissed without further analysis.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; Art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same arguments were already examined and rejected in a prior decision or orders.

Parole chiave

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Constitutional Question Manifestly Unfounded Road Traffic Code Vehicle Weight Penalty Prior Rejection Article 3 Constitution Corte Costituzionale sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
Art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte
art. 3 Cost
quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 50 del 1980
già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980
Ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80
e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), che

ha modificato l'art. 121, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393 promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal Pretore di

Treviglio, nel procedimento penale a carico di Ferrari Mario, iscritta

al n. 466 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 242 del 3 settembre 1980.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,

del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte

in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,

già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980

e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80.

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313; nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con

un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di

Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere