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Ordinanza 128/1980 ECLI:IT:COST:1980:128 Generato dall'IA

Ordinanza 128/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 128/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 128/1980 · Corte costituzionale: sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra

Parole chiave

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coniuge superstite soggiorno ininterrotto diritto d'abitazione permesso di dimora scaduto conduttore intenzione di stabilirsi durevolmente

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione;
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Ordinanza 522/1990
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding public housing succession rights for cohabiting partners. The court ruled the issue inadmissible because the legal situation had already changed after the tenant's death. The court held that the specific housing regulation applies only to the assignment phase, not to subsequent eviction proceedings. Consequently, the constitutional question was declared manifestly inadmissible due to lack of relevance to the actual case outcome. The court emphasized that the housing authority had already regained possession of the unit, rendering the succession question moot. This decision clarifies the temporal scope of public housing regulations. The court rejected the argument that broader family definitions from other regions apply here. The ruling ensures legal certainty in public housing management procedures. The court maintained that the specific statutory provisions govern the current situation. The decision prevents unnecessary constitutional review of already resolved factual scenarios. The court affirmed the principle of legal finality in administrative housing cases.
Sentenza 252/1989
Italian Constitutional Court rejects constitutional challenge to urban rental law regarding tenant relatives' succession rights.
Sentenza 148/2024
Italian Constitutional Court declares civil code provisions excluding cohabiting partners from family business rights unconstitutional.
Ordinanza 226/1994
Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to a rent control law extension clause.
Ordinanza — n. 10850/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding 'person to be named' contract, ruling third-party acceptance is required for subrogation.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della

legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17

maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente

tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 338 del 12 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979,

ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante

provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra

gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il

convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con

la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili

nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno

1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti

di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui

non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto

di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere