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Ordinanza 67/1978 ECLI:IT:COST:1978:67 Generato dall'IA

Constitutional Court returns tax appeal cases to lower courts due to new law on monetary depreciation deductions.

Numero d'incarto Ordinanza 67/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court dismissed the constitutional challenges against the municipal capital gains tax by ordering the return of the files to the lower tax commissions. Petitioners argued that the tax calculation failed to account for monetary depreciation, imposing nominal rather than real gains, and that progressive rates created unfair disparities based on the time elapsed since purchase. The Court noted that a new law had already entered into force, adjusting the deduction rates for the relevant period, which necessitated a re-examination of the cases under the updated statutory framework.

Regesto Legislator

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Art. 53 Cost.; Art. 8, comma 1, legge 904/1977: When a new law regulating tax deductions for capital gains enters into force after the tax event but before the filing deadline, the lower courts must re-examine the constitutionality of the original provisions applying the new legislative regime.

Parole chiave

Generato dall'IA
monetary depreciation capital gains tax constitutional review fiscal capacity tax equality legislative intervention return of files imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 Cost.
sollevate, in riferimento all'art. 53 Cost., questioni di legittimità
Art. 8, comma 1, legge 904/1977
31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8, primo comma); che
art. 53 Cost
sollevate, in riferimento all'art. 53 Cost., questioni di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

6, 11, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promossi con ordinanze 11 marzo 1977, 20 dicembre 1976 e 2 aprile 1977

della Commissione tributaria di 1 grado di Bergamo, 10 novembre 1976

della Commissione tributaria di 1 grado di Messina, 20 giugno 1977

della Commissione tributaria di 1 grado di Busto Arsizio e 14 giugno

1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Lanciano, iscritte ai

nn. 469, 470, 471, 482, 483 e 514 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 334, 340

dell'anno 1977 e n. 11 dell'anno 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 aprile 1978 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento all'art. 53 Cost., questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 6, 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), denunziando dette disposizioni, separatamente o

congiuntamente, in quanto nella determinazione dell'incremento di

valore imponibile, e delle detrazioni da tale incremento in rapporto al

tempo intercorso tra la data di acquisto o di riferimento e quella di

alienazione o trasmissione dell'immobile, non consentirebbero adeguato

apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo

cosi all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con

i principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria;

che con l'ordinanza n. 483/1977 è stata altresì sollevata in

riferimento al medesimo parametro costituzionale questione di

legittimità dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo, in quanto

le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile,

prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale,

determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale più

elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior

distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di trattamento fra i

contribuenti.

Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di

rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma

aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della

decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;

che il 18 dicembre 1977 è entrata in vigore la legge 16 dicembre

1977, n. 904, con la quale è stato tra l'altro stabilito che ai fini

dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la detrazione

prevista dall'art. 14 del decreto stesso è elevata al dieci per cento,

per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al

31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8, primo comma); che

detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione

dell'imposta siasi verificato anteriormente alla data di entrata in

vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione

della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché

agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di

ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto

essere presentate prima della data stessa";

che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus

riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni

di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere