Italian Constitutional Court dismisses challenge to Civil Code notification rules citing identical prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 140 of the Civil Code manifestly unfounded. The petitioner argued that the notification rules created an unreasonable disparity compared to postal notifications requiring proof of receipt. The Court ruled that since the issue was identical to a previously decided case (No. 213/1975), no new grounds justified a change in jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: When a constitutional question is identical to one already declared unfounded, the Court dismisses it without re-examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio
1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento civile vertente tra
Festi Angelo e Manarin Giulio, iscritta al n. 195 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 105 del 21 aprile 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 23 gennaio 1976 il pretore di Rovereto
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (per il quale, in caso
di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, la notificazione
deve considerarsi perfezionata con il compimento delle formalita
indicate in detto articolo e, in particolare, con la spedizione
all'interessato della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario
gli da notizia degli estremi dell'atto a lui indirizzato), assumendo
che la norma denunziata darebbe luogo ad una irragionevole disparità
di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta per le quali
si richiede, ai fini della perfezione della notifica, la prova della
ricezione della raccomandata; che nessuno si è costituito in giudizio;
considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe è
identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la
sentenza n. 213 del 1975; che, in questa sede, non vengono prospettati
profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a
mutare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere