Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to civil procedure articles due to prior rulings and legislative changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court ordered the return of case files to the Palermo Magistrate because the constitutional question raised was already decided and rendered moot by subsequent laws. The Court previously ruled that the specific provisions linking late opposition to advance deposits were unconstitutional under Article 24 of the Constitution, and by October 1977, the relevant articles had been abrogated or replaced. Consequently, the Court deemed the current challenge unnecessary and directed the lower court to re-examine the proposal without the now-invalidated legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 126 Cost.: When a constitutional question has already been decided by this Court and the challenged provisions have been subsequently abrogated or replaced by new legislation, the question is considered inadmissible and the files must be returned to the referring judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668,
terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 22 maggio 1976 dal Pretore di Palermo, nel procedimento
civile vertente tra Baio Umberto e Caruso Giovanni, iscritta al n. 612
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1976, il Pretore di Palermo
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e
668 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui
subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di
soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte ha già deciso la stessa questione,
ritenendola non fondata con le sentenze 27 aprile 1963, n. 56, e 25
maggio 1963, n. 83, e manifestamente infondata con l'ordinanza 9 giugno
1964, n. 63; che nel corso dell'attuale giudizio l'art. 651 del codice
di procedura civile è stato abrogato e l'art. 668 terzo comma del
codice stesso è stato sostituito dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793;
e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice a quo, affinché questi riesamini la rilevanza della
proposta questione di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere