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Ordinanza 49/1978 ECLI:IT:COST:1978:49 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to civil procedure articles due to prior rulings and legislative changes.

Numero d'incarto Ordinanza 49/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court ordered the return of case files to the Palermo Magistrate because the constitutional question raised was already decided and rendered moot by subsequent laws. The Court previously ruled that the specific provisions linking late opposition to advance deposits were unconstitutional under Article 24 of the Constitution, and by October 1977, the relevant articles had been abrogated or replaced. Consequently, the Court deemed the current challenge unnecessary and directed the lower court to re-examine the proposal without the now-invalidated legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 126 Cost.: When a constitutional question has already been decided by this Court and the challenged provisions have been subsequently abrogated or replaced by new legislation, the question is considered inadmissible and the files must be returned to the referring judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question admissibility prior binding precedent legislative abrogation effect mootness in constitutional review return of case files divieto di pagamento anticipo delle spese diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 della Costituzione
soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art. 126 della Costituzione
art. 24 della Costituzione
soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 27 aprile 1963, n. 56
Sentenza 25 maggio 1963, n. 83
Ordinanza 9 giugno 1964, n. 63
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668,

terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 22 maggio 1976 dal Pretore di Palermo, nel procedimento

civile vertente tra Baio Umberto e Caruso Giovanni, iscritta al n. 612

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1976, il Pretore di Palermo

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e

668 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui

subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di

soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte ha già deciso la stessa questione,

ritenendola non fondata con le sentenze 27 aprile 1963, n. 56, e 25

maggio 1963, n. 83, e manifestamente infondata con l'ordinanza 9 giugno

1964, n. 63; che nel corso dell'attuale giudizio l'art. 651 del codice

di procedura civile è stato abrogato e l'art. 668 terzo comma del

codice stesso è stato sostituito dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793;

e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo, affinché questi riesamini la rilevanza della

proposta questione di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere