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Ordinanza 35/1978 ECLI:IT:COST:1978:35 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code article on employer liability for debt devaluation.

Numero d'incarto Ordinanza 35/1978
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 429, paragraph 3 of the Civil Code, manifestly unfounded. The lower court argued that holding only the employer liable for the worker's credit devaluation violated the principle of equality under Article 3 of the Constitution. The Court rejected this claim because an identical issue had already been ruled non-founded in 1977 without new grounds justifying a change in jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; The Constitutional Court holds that a prior identical ruling precludes re-examination of the same constitutional issue absent new relevant grounds.

Parole chiave

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constitutional question admissibility principle of equality employer liability civil code debt devaluation damages non-founded constitutional question retribuzione del lavoro mercede dell'appaltatore adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
Art. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

Giurisprudenza citata

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sentenza 4 gennaio 1977, n. 13
fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella
sentenza 4 gennaio 1977, n. 43
sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1

legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente

tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre

1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma

terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto

1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e

delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di

lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior

danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo

credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e

datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella

sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili

nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come

modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di

Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere