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Ordinanza 69/1977 ECLI:IT:COST:1977:69 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to judicial discipline laws as previously unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 69/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding judicial discipline laws manifestly unfounded. The Council of the Judiciary challenged the validity of specific regulations through six separate disciplinary orders against magistrates, citing Articles 101, 104, and 107 of the Constitution. The Court ruled that since the same issue was already rejected in a 1976 decision, no new arguments justified a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 101, secondo comma; Art. 104, primo comma; Art. 107, primo e secondo comma della Costituzione: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been ruled non-founded by a prior decision and no new arguments are presented.

Parole chiave

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judicial discipline constitutional challenge manifestly unfounded repeated question magistrates regulation Constitutional Court non-founded precedent procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101, secondo comma della Costituzione
Art. 104, primo comma della Costituzione
Art. 107, primo e secondo comma della Costituzione
Art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 145 del 15 giugno 1976
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della normativa sulla

disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24

marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio superiore

della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento

disciplinare a carico di Marrone Franco, iscritta al n. 180 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1975 dal Consiglio superiore

della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento

disciplinare a carico di Baudoin Luigi, iscritta al n. 181 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 105 del 21 aprile 1976;

3) ordinanza emessa il 17 dicembre 1975 dal Consiglio superiore

della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento

disciplinare a carico di Occhipinti Mchele iscritta al n. 182 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976;

4) ordinanza emessa l'11 dicembre 1976 dal Consiglio superiore

della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento

disciplinare a carico di Baldi Antonello, iscritta al n. 190 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976;

5) ordinanze emesse il 25 febbraio 1976 dal Consiglio superiore

della magistratura - sezione disciplinare - nei procedimenti

disciplinari a carico di Cancé Giovanni, Misian Francesco, Rossi

Ernesto e Di Stefano Ugo, iscritte ai nn. 489, 490 e 491 del registro

ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 239 e 246 dell'8 e del 15 settembre 1976;

6) ordinanza emessa il 25 marzo 1976 dal Consiglio superiore della

magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a

carico di Martinelli Claudio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del

15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, della

legge 24 marzo 1958, n. 195, e del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,

in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107,

primo e secondo comma, della Costituzione;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1976, n. 145, e che

non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi

dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l.

31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16

settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della

Costituzione, dal Consiglio superiore della magistratura - sezione

disciplinare - con le ordinanze in epigrafe, e dichiarata non fondata

con la sentenza n. 145 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere