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Sentenza 66/1977 ECLI:IT:COST:1977:66 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to labor procedure and navigation codes as inadmissible due to prior abrogation.

Numero d'incarto Sentenza 66/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared four constitutional questions inadmissible and manifestly unfounded regarding the Civil Procedure Code and Navigation Code. The challengers argued that the new labor procedure did not apply to maritime disputes, violating equality principles. The Court ruled that the relevant provisions of the Navigation Code had already been abrogated by the 1973 law, rendering the current legal framework fully applicable to maritime labor disputes.

Regesto Legislator

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Art. 134 Cost.; Art. 136 Cost.: Constitutional review questions are inadmissible if the challenged norms have been abrogated prior to the filing of the question, as the controversy no longer exists.

Parole chiave

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constitutional review inadmissibility abrogation of challenged norms maritime labor disputes civil procedure code navigation code provisions accesso alla professione accompagnamento salariale libertà di navigazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della
Art. 35 Cost.
Art. 409 c.p.c.
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 409
Law 11 August 1973, n. 533
Art. 603 c.n.
abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della
art. 3 della Costituzione
pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 29 del 1976
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 409

del codice di procedura civile come modificato dalla legge 11 agosto

1973, n. 533 e degli artt. 591 a 598 e 603 del codice di navigazione,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del

tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tarallo

Vincenzo e la Società Sicula-Adriatica, iscritta al n. 242 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra De Marco Gaetano e la Società di

Navigazione Adriatica, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27

agosto 1975;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1975 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Di Guida Giuseppe e la Società

Partenopea di Navigazione, iscritta al n. 131 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del

31 marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Capri nel

procedimento civile vertente tra Icario Giuseppe e la Società

Navigazione libera del Golfo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del

5 maggio 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

:

1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11

agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non

prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro

marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della

navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione,

nella parte in cui è ostativo a tale applicabilità : in riferimento

agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso

il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il

pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della

Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975.

3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603

codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598

stesso codice) è stato, infine, denunziato, anche dal pretore di

Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza.

4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e

del pretore di Napoli, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni

sollevate.

:

1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro

collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono

riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.

2. - È manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge

1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.

29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta

abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della

navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie

della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di

lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e

soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.

3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice

navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi,

l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale

delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero,

ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la

nuova disciplina del rito del lavoro.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge

11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.

29 del 1976;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598

e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere