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Ordinanza 21/1977 ECLI:IT:COST:1977:21 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaint for lack of concrete relevance of challenged procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza 21/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court ordered the return of case files to the labor court in Rome regarding a constitutional complaint filed by Alves Ely against I.CO.RI. The Court found that the labor judge's declaration of unconstitutionality regarding specific articles of the Civil Procedure Code lacked any concrete relevance. Consequently, the Court decided to remand the matter to the lower court to examine the specific relevance of the challenged provisions in relation to the parties' claims and the current procedural state.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 136 Cost.: When a constitutional complaint challenges procedural provisions, the Court must assess concrete relevance; if absent, the case is remanded to the lower court for examination of specific relevance.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint concrete relevance procedural provisions remand to lower court labor law procedure Article 111 Constitution Article 136 Constitution pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 136 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di

Roma, nel procedimento vertente tra Alves Ely e la società I.CO.RI.,

iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza recante la data del 18 febbraio 1974,

il giudice del lavoro presso il tribunale di Roma ha denunziato - per

violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza - gli artt.

423, comma secondo, 429, comma terzo, e 431, comma primo, del codice di

procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto

1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro.

Considerato che delle questioni come sopra prospettate non risulta

in alcun modo motivata la concreta rilevanza: di talché appare

opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché esamini gli

elementi, appunto, di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed

istanze delle parti e allo stato del processo in corso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di

Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere