Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaint for lack of concrete relevance of challenged procedural articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court ordered the return of case files to the labor court in Rome regarding a constitutional complaint filed by Alves Ely against I.CO.RI. The Court found that the labor judge's declaration of unconstitutionality regarding specific articles of the Civil Procedure Code lacked any concrete relevance. Consequently, the Court decided to remand the matter to the lower court to examine the specific relevance of the challenged provisions in relation to the parties' claims and the current procedural state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 136 Cost.: When a constitutional complaint challenges procedural provisions, the Court must assess concrete relevance; if absent, the case is remanded to the lower court for examination of specific relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza
emessa il 18 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di
Roma, nel procedimento vertente tra Alves Ely e la società I.CO.RI.,
iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza recante la data del 18 febbraio 1974,
il giudice del lavoro presso il tribunale di Roma ha denunziato - per
violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza - gli artt.
423, comma secondo, 429, comma terzo, e 431, comma primo, del codice di
procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto
1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro.
Considerato che delle questioni come sopra prospettate non risulta
in alcun modo motivata la concreta rilevanza: di talché appare
opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché esamini gli
elementi, appunto, di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed
istanze delle parti e allo stato del processo in corso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere