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Ordinanza 76/1976 ECLI:IT:COST:1976:76 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code notification rules citing established precedent.

Numero d'incarto Ordinanza 76/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 140 of the Civil Code manifestly unfounded. Three lower courts challenged the provision allowing deemed service of process upon mailing rather than receipt, arguing violations of equality and effective judicial protection. The Court rejected these arguments, ruling that the issue had already been settled by a prior 1975 decision with no new grounds presented.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 della Costituzione; La questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. è manifestamente infondata in quanto già decisa con precedente giurisprudenziale.

Parole chiave

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deemed service of process Civil Code notification Constitutional question effective judicial protection manifestly unfounded eccezioni processuali tardive indigenza processuale non provata procedimento in corso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
Art. 24 della Costituzione
Art. 140 del codice di procedura civile
costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella
Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 140 c.p
legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 213 del 1975
da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1974 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la società Camporina Prima e Giambra

Michele, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;

2) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra la ditta C.M.G. e Ferrari Otello,

iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Catenazzo Gerardo e la ditta Selenia,

iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui

consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della

raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione.

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità

della questione che ne forma oggetto.

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono

prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella

parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di

spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della

sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere