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Ordinanza 64/1976 ECLI:IT:COST:1976:64 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to preventive security laws based on prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza 64/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding preventive security measures manifestly unfounded. The Court relied on its previous decisions from 1970 and 1975 which had already rejected similar challenges to the same articles under various constitutional provisions. Consequently, the Court dismissed the current petitions without re-examining the merits of the specific cases involving the named individuals.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The Constitutional Court may declare constitutional questions manifestly unfounded by referring to its own prior jurisprudence when no new arguments are presented.

Parole chiave

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manifestly unfounded prior jurisprudence preventive measures public security laws constitutional review repeated challenge Corte Costituzionale minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
art. 13 della Costituzione
Civitavecchia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, già

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 76 del 1970
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1970, questa Corte ha, tra
Ordinanza n. 148 del 1970
Ordinanza n. 223 del 1972
Sentenza n. 211 del 1975
del 1972), e, con sentenza n. 211 del 1975, ha dichiarato infondata la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

e dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 12 marzo, 15 maggio e 4 giugno 1974 dal

pretore di Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Pavone Grazia, Francesconi Elide e Cucco Anna, iscritte ai nn. 266, 286

e 386 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 289 del 6 novembre

1974;

2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1975 dal pretore di Civitavecchia

nel procedimento penale a carico di Rinaldi Claudio, iscritta al n. 100

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975;

3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Terralba nel

procedimento penale a carico di Tuveri Anna Maria, iscritta al n. 377

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate

con le quattro ordinanze dei pretori di Prato (12 marzo, 15 maggio e 4

giugno 1974) e di Terralba (4 febbraio 1975) e quella sollevata dal

pretore di Civitavecchia (4 gennaio 1975) sono sostanzialmente

identiche, in quanto, pur attenendo le prime quattro all'art. 2 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e l'altra all'art. 220 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 2

della legge è in rapporto di continenza con l'art. 220 del testo

unico;

che le norme di raffronto sono gli artt. 3, primo comma, 13, primo

e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 76 del 1970, questa Corte ha, tra

l'altro, dichiarato manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 1423 del

1956, in riferimento a parecchie norme della Costituzione, tra cui gli

artt. 13, 16 e 25 (vedansi anche le ordinanze n. 148 del 1970 e n. 223

del 1972), e, con sentenza n. 211 del 1975, ha dichiarato infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico,

correlato al predetto art. 2, in riferimento agli artt. 3 e 13 della

Costituzione;

che non vengono prospettati nuovi profili, né vengono addotti

argomenti che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità), sollevata con le ordinanze in epigrafe del pretore di Prato

e del pretore di Terralba, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

13, primo e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza

n. 76 del 1970;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 220

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza) in relazione all'art. 2 della legge n. 1423 del

1956, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di

Civitavecchia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 211 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere